STATUTO Art. 1 – COSTITUZIONE È costituita, ai sensi del Codice civile e del D.lg. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni ed integrazioni, una Associazione di Promozione Sociale denominata: “Associazione Radioamatori Italiani – Sezione di Bergamo APS” (anche detta ARI Bergamo APS). La Sezione di Bergamo è stata istituita nel 1947 ad opera di appassionati nell’attività radio sia comunicativa che costruttiva e, successivamente, è sempre stata incardinata all’interno dell’organigramma dell’ARI – Associazione Radioamatori Italiani, esercitando le proprie funzioni in conformità alle disposizioni contenute nello Statuto dell’ARI, secondo quanto previsto dal correlativo Regolamento Attuativo. Tale Sezione ha ottenuto il Codice Fiscale. L’ARI Bergamo APS, si propone sul territorio della Provincia di Bergamo ispirandosi alle medesime finalità, principi e valori associativi di ARI – Associazione Radioamatori Italiani, a valenza nazionale e del A.R.I. C.R.L. (Associazione Radioamatori Italiani Comitato Regionale Lombardia), a valenza regionale, alle quali afferisce, precisando sin d’ora che in ogni caso gli Organi dell’ARI Bergamo APS, le correlative funzioni e più in generale ogni attività della medesima Sezione rivolta sia nei confronti dei suoi associati, sia verso l’esterno, si conforma e si adegua alle norme contenute nello Statuto e nel Regolamento dell’ARI a valenza nazionale e che, in caso di eventuale contrasto, debbono intendersi prevalere le norme contenute in tali ultimi due atti. L’ARI Bergamo APS si identifica totalmente nella definizione di amateur radio service della ITU (International Telecommunication Union) come definita dall’articolo 1.56 del Radio Regulation Document, che descrive l’attività dei Radioamatori come: “[…] a radiocommunication service for the purpose of self-training, intercommunication and technical investigations carried out by amateurs, that is, by duly authorized persons interested in radio technique solely with a personal aim and without pecuniary interest.” per lo svolgimento della quale il Governo Italiano autorizza l’utilizzo di apposite bande di frequenza dello spettro elettromagnetico, tramite autorizzazioni amministrative dedicate. L’ordinamento interno dell’associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura; il tutto nel rispetto della disciplina di cui all’art. 35 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii.. ARI Bergamo APS ha attualmente la propria sede legale ed operativa in (24125) Bergamo, Via Carlo Serassi, n. 7. Le successive variazioni di indirizzo nell’ambito dello stesso Comune non comporteranno necessariamente variazioni di statuto, ma potranno essere effettuate con verbale di Assemblea e comunicazione presso l’Agenzia delle Entrate competente per territorio. L’Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici Albi o registri ai quali è iscritta. Art. 2 – COMPETENZE ARI Bergamo APS ha competenza territoriale provinciale, esclusi i comuni dove sono già costituite altre sezioni e salvo diversi accordi. L’ARI BERGAMO APS, pur seguendo i principi generali dell’Associazione Radioamatori Italiani e conformandosi in ogni caso ai correlativi Statuto e Regolamento dell’ARI a valenza nazionale, svolge la propria attività collaborando con quest’ultima e con il Comitato Regionale della Lombardia, per un migliore conseguimento degli scopi sociali, in piena autonomia sotto il profilo gestionale, amministrativo e procedurale. Art. 3 – SCOPI L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale come individuate di seguito. L’ente si avvale in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati e svolge la propria attività in favore dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, di loro familiari o di terzi connessi o collegati all’ente, il tutto – come di seguito meglio indicato – ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. 3 luglio 2017, n.117 (ed altresì con la precisazione che detto articolo si intende ivi integralmente richiamato). In particolare, l’ente, svolge attività d’interesse generale nei seguenti settori (attività riconducibili alle lettere f), g), i) e k) dell’art. 5 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.): a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; b) ricerca scientifica di particolare interesse sociale; c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale; d) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; e) Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; f) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.In particolare, l’ARI Bergamo APS si propone di: a) riunire a scopi scientifici e culturali, con esclusione di qualsiasi scopo di lucro, i radioamatori nonché tutti coloro che si interessano all’attività delle comunicazioni amatoriali ed alle discipline ad esse connesse; b) dare incremento alla ricerca ed agli studi scientifici in campo delle radiocomunicazioni promuovendo eventi in genere, esperimenti, esercitazioni ed attività pratiche; c) organizzare corsi finalizzati alla preparazione per il conseguimento della patente di operatore di stazione di radioamatore, corsi per l’apprendimento di particolari tecniche di comunicazione, convegni, seminari, giornate di studio ed eventi similari in materia di comunicazioni radioamatoriali; d) promuovere la cultura della scienza e della tecnologia connesse alla radio presso scuole, istituti, associazioni e simili, con incontri, convegni, attività divulgative tra i non soci; e) costituire elemento di collegamento fra gli associati e la pubblica Amministrazione per ciò che concerne la disciplina e l’esercizio dell’attività radioamatoriale; f) collaborare con le Autorità di Protezione Civile in caso di emergenza o necessità mettendo a disposizione le proprie competenze ed offrendo un servizio di radiocomunicazioni alternativo. L’ARI Bergamo APS svolge la propria attività in prevalenza con il Comitato Regionale della Lombardia dell’ARI con il quale si confronta per un migliore conseguimento degli scopi sociali. L’Associazione potrà esercitare, a norma dell’Art. 6 del Codice del Terzo Settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo le previsioni del presente statuto e nei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, con le modalità operative deliberate dal proprio Consiglio Direttivo. Per raggiungere i suoi scopi, i quali non hanno né potranno mai avere alcun fine di lucro o di speculazione, l’Associazione potrà svolgere tutte quelle attività che si reputino opportune, compresa la pubblicazione di notiziari e periodici, la ripresa, lo sviluppo, la proiezione di prodotti cinematografici, nonché l’utilizzazione in genere di mezzi e tecniche audiovisive. L’Associazione può esercitare, a norma dell’Art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. Per lo svolgimento delle suddette attività, l’Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla attuale normativa. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Art. 4 – CARATTERISTICHE L’ARI Bergamo APS è apolitica, apartitica ed aconfessionale e svolge la propria attività senza alcun fine di lucro a favore di soci e di terzi. In nessun modo i proventi possono essere ripartiti tra i Soci, nemmeno in forma indiretta. É fatto obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste. Art. 5 – RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIO L’ARI Bergamo APS trae le proprie risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle attività da: a) quote e contributi degli Associati; b) eredità, donazioni e legati; c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o di Istituzioni Pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari; d) contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali; e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; f) proventi da cessioni di beni e servizi agli Associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi sociali; g) erogazioni liberali degli Associati e di terzi; h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; i) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017. Il Patrimonio dell’Associazione è costituito da tutti i beni mobili ed immobili che sono o diventeranno di sua proprietà e da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenza di rendiconto. Esso é tipicamente costituito: a) dalla biblioteca; b) da materiale, apparecchiature radioelettriche e strumentazioni varie; c) da beni mobili, arredi e cancelleria; d) da beni immobili; e) da tutto ciò che non previsto espressamente alle lettere precedenti risultante dal Libro Inventario Il patrimonio di ARI Bergamo APS, comprensivo anche di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. É altresì vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività sociali e di quelle ad esse direttamente connesse. La perdita di qualifica di socio implica la rinuncia di ogni diritto sul patrimonio. Art. 6 – SOCI Sono soci di ARI Bergamo APS tutti coloro che, in possesso di patente di operatore di stazione di radioamatore, ne fanno richiesta e che sono interessati al perseguimento degli scopi sociali. Possono inoltre essere iscritti all’Associazione tutti coloro i quali abbiano iniziato il percorso per l’ottenimento della patente di operatore di stazione di radioamatore e siano regolarmente iscritti ai corsi di preparazione organizzati dall’Associazione. Ulteriori requisiti per lo svolgimento di servizio attivo all’interno dell’associazione possono essere previsti da un regolamento interno. Si distinguono in Soci effettivi e Soci juniores. I Soci Juniores hanno tutti i diritti dei Soci effettivi, ma, non avendo raggiunto la maggiore età, potranno esercitare il diritto di voto assembleare attraverso la responsabilità genitoriale. I soci Juniores non potranno essere eletti a cariche sociali. Possono essere altresì soci tutti coloro che praticano attività di ascolto nelle bande assegnate al servizio di radioamatore (SWL) ed in possesso di relativo attestato. Tutti i Soci maggiorenni hanno gli stessi diritti e doveri. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge ed in particolare all’art. 35 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117. In ogni caso i soci iscritti ad ARI Bergamo APS devono necessariamente essere anche soci ARI e, a tal fine, contestualmente alla domanda di iscrizione presso ARI Bergamo APS, il richiedente per il tramite della medesima associazione, presenta analoga istanza di ammissione all’Associazione Radioamatori Italiani ARI. Art. 7 – REGOLAMENTAZIONE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO ARI Bergamo APS può avvalersi di volontari e/o soci volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. La qualità di volontario é incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito da ARI Bergamo APS in cui il volontario é socio o associato o tramite la medesima svolge la propria attività volontaria. Art. 8 – AMMISSIONE E QUOTE L’appartenenza all’Associazione è libera e volontaria, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni adottate dai suoi organi secondo le specifiche competenze previste dalle norme statutarie e ai valori associativi di ARI Associazione Radioamatori Italiani. Sono escluse forme di partecipazione alla vita associativa puramente temporanee. ARI Bergamo APS non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa. La domanda di ammissione a Socio deve essere presentata per iscritto al Presidente dell’ARI Bergamo APS e, se il Consiglio Direttivo della Sezione ARI Bergamo APS esprime un parere favorevole, la richiesta di iscrizione viene successivamente inoltrata ad ARI Nazionale per il tramite dell’Associazione stessa. Tale procedura si rende necessaria per assicurare a tutti i Soci iscritti i servizi e l’assistenza riservati alla base associata dal “sodalizio ARI” in tutti i diversi livelli operativi, Nazionale, Regionale e Locale. La domanda deve essere accompagnata dal versamento della quota annuale di iscrizione e della eventuale immatricolazione. Il versamento della quota sociale annua deve essere effettuato entro il 31 dicembre dell’anno precedente. A partire dal 1° gennaio successivo e fino alla data dell’avvenuto pagamento, al Socio non in regola saranno sospesi tutti i diritti e servizi sociali. La deliberazione di ammissione deve essere immediatamente comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati. In relazione all’ammissione di nuovi associati, si fa altresì espresso rinvio all’art. 35 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii.; in ogni caso il neo associato acquisisce il diritto di voto assembleare decorsi almeno tre mesi dall’avvenuta iscrizione nel libro degli associati, come stabilito all’art.24 c.1 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii.. Il Consiglio Direttivo deve, in caso di rigetto della domanda di ammissione, darne comunicazione al richiedente anche tramite posta elettronica con le relative motivazioni entro sessanta giorni dalla deliberazione di rigetto. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea o un altro organo eletto dalla medesima che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione. Art. 9 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI I Soci dell’ARI Bergamo APS, in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto: a) a prendere parte alle votazioni nelle Assemblee di ARI Bergamo APS; b) a ricevere le eventuali pubblicazioni di ARI Bergamo APS; c) a servirsi della biblioteca di ARI Bergamo APS secondo le norme stabilite dal Consiglio Direttivo; d) ad usufruire del servizio QSL nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo dell’ARI nazionale; e) ad utilizzare il materiale, le apparecchiature radiantistiche e le strumentazioni varie di proprietà di ARI Bergamo APS secondo le disposizioni e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo di ARI Bergamo APS; f) di proporre reclamo, attraverso il Consiglio Direttivo di ARI Bergamo APS, contro la permanenza nell’Associazione di una persona che si ritenga non abbia i requisiti di moralità necessari o abbia compiuto atti incompatibili con i fini perseguiti dall’ARI; g) ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta. I Soci dell’ARI Bergamo APS, sono obbligati: a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi; b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’Associazione; c) a versare la quota associativa di cui al presente articolo d) al rispetto delle norme contenute nello Statuto e nel Regolamento attuativo dell’ARI nazionale vigente ed agli eventuali adottandi nuovo Statuto e nuovo Regolamento. Art. 10 – RECESSO ED ESCLUSIONE La qualità di Socio dell’ARI Bergamo APS si perde per decesso, recesso o per esclusione: a) Per recesso: il Socio può in qualsiasi momento recedere dall’ARI Bergamo APS. Perché possa avere effetto con l’anno successivo, la dichiarazione di recesso deve essere inviata anche mezzo posta elettronica all’indirizzo mail dell’Associazione indirizzata al Presidente dell’ARI Bergamo APS ed alla Segreteria Generale dell’ARI entro e non oltre il 30 novembre. b) Il Consiglio Direttivo dell’ARI Bergamo APS può intraprendere azioni disciplinari nei confronti dei Soci che portino anche alla sospensione ed esclusione per gravi motivi. L’azione disciplinare verrà comunicata al Comitato Regionale Lombardia per i successivi provvedimenti. L’esclusione dei Soci è deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo per: ? comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione ? persistenti violazioni degli obblighi statutari. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al Socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Il Socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. Il Socio moroso perde la qualità di Socio dopo 2 anni di morosità continuata. L’estinzione della morosità fa riacquistare i diritti sociali dal momento del pagamento della quota sociale, a meno che non siano nel frattempo intervenuti motivi tali da impedire all’interessato la permanenza ARI Bergamo APS. Nel corso del periodo di morosità non potranno essere svolti incarichi in nome e per conto dell’Associazione e non potranno essere ricoperte cariche all’interno di essa. Il versamento delle quote sociali arretrate ristabilisce la continuità solo ai fini dell’anzianità di iscrizione ad ARI Bergamo APS. La quota sociale non è trasmissibile, né rivalutabile. Oltre a quanto stabilito dall’art. 10, i Soci che si rendono imputabili di gravi colpe verso l’Associazione sono deferiti, con delibere del Consiglio Direttivo, al Comitato Regionale che, dopo aver sentito gli interessati ed aver accertato la fondatezza dei fatti loro contestati, può promuovere l’esclusione del Socio. L’eventuale esclusione comporta all’interessato la perdita di tutti i diritti sociali di cui all’Art. 9. In ogni caso viene comunque garantito al Socio escluso il diritto di replicare agli addebiti presso gli organi sociali di disciplina. Il ricorso all’Autorità Giudiziaria, così come nel caso in cui un Socio ricorra all’Autorità Giudiziaria contro l’Associazione, comporta ipso facto, senza necessità di alcun atto deliberativo, la decadenza dalla qualità di Socio. Il Socio decaduto per tali motivi non potrà più, in via definitiva, chiedere di essere riammesso all’Associazione Art. 11 – SANZIONI DISCIPLINARI Oltre a quanto stabilito dall’Art. 10, i Soci che si rendono imputabili di gravi colpe verso l’Associazione sono deferiti, con delibere del Consiglio Direttivo, al Comitato Regionale che, dopo aver sentito gli interessati ed aver accertato, la fondatezza dei fatti loro contestati, può promuovere l’esclusione del Socio. L’eventuale esclusione comporta all’interessato la perdita di tutti i diritti sociali di cui all’Art. 9. In ogni caso viene comunque garantito al Socio escluso il diritto di replicare agli addebiti e non può essere preclusa allo stesso la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria. ORDINAMENTO TITOLO I – ORGANI DELLA SEZIONE Art. 12 – ORGANI Sono organi dell’ARI Bergamo APS: a) L’Assemblea dei Soci dell’ARI Bergamo APS; b) Il Consiglio Direttivo; c) Il Presidente; d) Il Segretario; e) Il Collegio dei Probiviri. Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche può essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute, autorizzate e debitamente documentate. Art. 13 – ORGANO DI CONTROLLO L’Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I componenti dell’Organo di Controllo, ai quali si applica l’Art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, Art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro. L’Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo di controllo. I componenti dell’Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. CAPO I – ASSEMBLEA DEI SOCI Art. 14 – L’ ASSEMBLEA L’Assemblea è composta da tutti i Soci effettivi iscritti all’ARI Bergamo APS in regola con il pagamento della quota associativa annua, ed è l’organo sovrano dell’Associazione; ogni associato, persona fisica o entità collettiva, dispone di un solo voto. Ogni Socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio con delega scritta. Ogni Socio non potrà ricevere più di tre deleghe secondo quanto disposto dall’art. 24, comma tre, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117, che ivi interamente si richiama. Non può essere conferita la delega ad un componente dell’Organo di Amministrazione o di altro organo sociale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 24 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117 e 2372 commi 4 e 5 del Codice civile. In caso di rinnovo dell’Organo di Amministrazione, non può del pari essere conferita delega in favore dei Candidati Consiglieri. L’Assemblea si riunisce, in seduta ordinaria, su convocazione del Presidente una volta all’anno normalmente entro il 30 aprile, ma non oltre il 30 Giugno e ogni qualvolta lo stesso Presidente, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri o almeno un decimo degli iscritti ne ravvedano l’opportunità. L’Assemblea indirizza tutta la vita dell’associazione ed in particolare: 1. approva il bilancio consuntivo e preventivo; agli effetti contabili l’esercizio finanziario inizierà il 01 gennaio e terminerà il 31 dicembre di ogni anno. Dai bilanci deve risultare con chiarezza e precisione la situazione economica e patrimoniale dell’ARI Bergamo APS; 2. delibera le modifiche dello Statuto; 3. delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni; 4. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame sia dal Consiglio Direttivo sia dal Collegio dei Probiviri; 5. elegge i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri; 6. nomina e revoca i componenti degli organi sociali; 7. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; 8. approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari All’Assemblea ordinaria dei Soci devono essere sottoposti: a) il bilancio di esercizio, o il rendiconto economico per cassa, e la relazione del Consiglio Direttivo sull’andamento economico e sul funzionamento dell’Associazione, b) la relazione del Collegio dei Probiviri sulla gestione contabile dell’Associazione, c) l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni. Il bilancio di esercizio, o il rendiconto economico per cassa, devono essere trasmessi ai soci con la convocazione dell’Assemblea. L’Assemblea in via straordinaria delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo, dello statuto e sullo scioglimento dell’Associazione. Sia l’Assemblea ordinaria sia quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, verrà eletto tra i presenti. L’assenza di tali figure istituzionali non invalida la riunione. Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto ai Soci, da recapitarsi tramite servizio postale e/o elettronico, almeno 10 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della seconda convocazione, che comunque dovrà essere convocata non prima del giorno successivo alla prima. É previsto l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti. Per modificare lo statuto occorrerà acquisire, in proprio o per delega, – in prima convocazione, il voto favorevole della metà più uno degli associati; – in seconda convocazione, la presenza di almeno il 30% degli associati ed il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all’albo della sede e inserite nel libro dei verbali delle riunioni e delle deliberazioni dell’Assemblea. Lo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la scissione dell’associazione deve essere deliberato con il voto favorevole di tre quarti degli associati riuniti in assemblea straordinaria. L’Assemblea delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza. CAPO II – CONSIGLIO DIRETTIVO Art. 15 – POTERI Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri che per legge o per Statuto non siano di esclusiva competenza dell’Assemblea dei Soci. Il Consiglio Direttivo: a) redige i programmi dell’attività sociale prevista dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea dei soci; b) cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea; c) redige i bilanci da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea; d) delibera in ordine alla stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale e su tutti gli atti di amministrazione dell’associazione; e) nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere; f) delibera circa l’ammissione e l’esclusione degli associati (salvo ricorso dell’interessato all’assemblea degli associati); g) determina l’ammontare delle quote associative annue e le modalità di versamento; h) delibera l’eventuale svolgimento di attività diverse, e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale; i) ratifica o respinge i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente; j) svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale. k) relaziona il Comitato Regionale sulle attività della Sezione Art. 16 – COMPOSIZIONE Il Consiglio Direttivo viene eletto dall’Assemblea dei Soci tra i Soci medesimi in numero di 5, 7, 9, o 11 membri a seconda delle decisioni dell’Assemblea dei Soci. Qualora il numero di Soci sia inferiore alle trenta (30) unità, l’Assemblea dei Soci può deliberare di ridurne il numero a 3 membri. Il Consiglio Direttivo, a sua volta elegge fra i suoi componenti: a) il Presidente; b) il Vicepresidente; c) il Segretario; d) il Tesoriere. Questi potrà anche non far parte del Consiglio Direttivo nonché coincidere con il Segretario. Il Consiglio Direttivo, inoltre, nomina fra i suoi componenti il rappresentante di ARI Bergamo APS che affiancherà il Presidente in seno al Comitato Regionale. In mancanza di uno di essi o di entrambi, è delegabile dal Consiglio Direttivo a rappresentare l’associazione presso il Comitato Regionale ogni altro membro del Consiglio Direttivo, anche convocato telefonicamente con preavviso minimo. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e possono essere eletti nelle cariche a, b, c, fino e non oltre, complessivamente, a tre mandati consecutivi e quindi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il Presidente dopo il suo terzo mandato consecutivo da Presidente, non potrà più ricoprire lo stesso incarico da Presidente, ma potrà, se designato, svolgere l’incarico di segretario, ovvero di vicepresidente. Nel caso in cui per dimissione o altre cause, uno o più componenti del Consiglio Direttivo decadano dall’incarico, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio. Ove per qualunque motivo non vi siano candidati dovrà essere convocata l’Assemblea con la massima urgenza consentita per indire nuove elezioni. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio. Il nuovo Segretario di ARI Bergamo APS, entro il termine massimo di 15 giorni dal rinnovo delle cariche sociali, deve darne comunicazione scritta alla sede dell’ARI Nazionale ed al Comitato Regionale e provvedere o disporre per tutti gli adempimenti conseguenti e di rito. Il nuovo Presidente di ARI Bergamo APS, nel più breve tempo possibile, deve provvedere agli aggiornamenti anagrafici presso l’Agenzia delle Entrate competente per territorio. Ai sensi dell’art. 26, comma 6, D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, i membri del Consiglio Direttivo, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il Nome, il Cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Eventuali sostituzioni o mutamenti nella composizione del Consiglio Direttivo o dei poteri dei suoi componenti devono essere immediatamente rese pubbliche anche mediante iscrizione nel predetto Registro. Art. 17 – ELEZIONI Per l’elezione del Consiglio Direttivo, salvo diversi disposti regolamentari dell’Assemblea, il Collegio dei Probiviri provvede a stabilire le modalità di votazione, e predispone per l’invio a ciascun Socio tramite lettera e/o e-mail e/o PEC: a) l’elenco dei Soci che godono dei diritti sociali tra cui scegliere i consiglieri e i Probiviri; b) l’elenco dei candidati, ove ve ne siano; c) le istruzioni per la votazione, l’eventuale scheda, la data di scrutinio e le modalità di comunicazione dell’esito. Le eventuali candidature dovranno essere presentate al Collegio dei Probiviri per iscritto dagli interessati possibilmente accompagnate da una presentazione personale e programmatica, entro il termine stabilito dal Collegio dei Probiviri stesso. Art. 18 – CONVOCAZIONE Di norma, il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno ogni 60 giorni. La data e l’ora della convocazione, nonché l’Ordine del Giorno della riunione, devono essere rese note almeno sette giorni prima, mediante inoltro via posta elettronica (e-mail) e/o altro mezzo di comunicazione. Lo stesso avviso deve essere inviato al Collegio dei Probiviri che ha facoltà di partecipare alle riunioni senza diritto di voto. In caso di urgenza, il Presidente del Consiglio Direttivo può convocare telefonicamente i Consiglieri ed i Probiviri con preavviso di almeno 24 ore. Tutti i Soci possono assistere, come uditori, alle riunioni del Consiglio Direttivo senza aver diritto di parola e di voto. Art. 19 – VALIDITÀ DELLE ADUNANZE Per la validità delle adunanze del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Eccezionalmente, in caso di assenza o impedimento del Presidente, l’adunanza sarà presieduta dal Vicepresidente o, in sua assenza, dal Consigliere più giovane di età. Le delibere saranno valide se prese a maggioranza dei voti (50%+1). Le riunioni del Consiglio Direttivo potranno essere effettuate anche mezzo modalità telematiche, (esempio: videoconferenza) e/o con l’utilizzo di eventuali ulteriori metodologie di comunicazione al momento disponibili. Art. 20 – ASSENZA E VACANZA DEI CONSIGLIERI In caso di assenza ingiustificata di un Consigliere per tre volte in un anno, o di vacanza, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione mediante surroga con il primo dei non eletti. Nel caso che due o più Soci abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, ha la priorità il Socio effettivo più giovane di età. La sostituzione può avvenire fino a un massimo di due Consiglieri, dopo di che si procederà ad indire nuove elezioni per il rinnovo di tutto il Consiglio Direttivo. Art. 21 – INCARICHI SPECIALI Il Consiglio Direttivo può delegare ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione; al Consigliere così delegato spetta la rappresentanza dell’Associazione nei limiti della delega. Il Consiglio Direttivo può delegare a uno o più Soci specifici incarichi o di creare commissioni consultive o gruppi di lavoro per ciascuno degli aspetti dell’attività associativa che riterrà opportuno. Gli incaricati svolgeranno i loro compiti nell’ambito della delega ricevuta e dovranno rendere conto al Consiglio Direttivo del loro operato. Gli incarichi sono gratuiti, e danno diritto al solo rimborso spese previa autorizzazione del Consiglio Direttivo. L’importo massimo rimborsabile deve essere stabilito all’atto del conferimento dell’incarico stesso. CAPO III – LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI E FACOLTATIVI Art. 22 – LIBRO DEI VERBALI Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto sintetico verbale e riportato nel libro dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle deliberazioni dell’Assemblea. Ogni verbale sarà firmato dal Presidente e dal Segretario, identiche formalità si devono esprimere per le deliberazioni dell’Assemblea con firma del Presidente della riunione e del Segretario dell’Assemblea. Copia dei verbali del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea devono essere posti a disposizione dei Soci secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo stesso. Art. 23 – LIBRI SOCIALI Oltre al libro dei verbali, l’Associazione deve tenere: a) Modulistica di bilancio per gli Enti del Terzo Settore secondo emanazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; b) Libro inventario, nel quale devono essere riportati tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell’ARI Bergamo APS; c) Registro dei volontari attivi per assicurazione; d) Libro degli Associati. Art. 24 – LIBRI SOCIALI FACOLTATIVI L’Associazione APS può dotarsi di altri libri sociali quando lo ritenga opportuno per lo svolgimento della propria attività con le modalità comuni ai libri obbligatori, già evidenziati agli Art. 21 e 22. CAPO IV – COLLEGIO DEI PROBIVIRIArt. 25 – POTERI Il Collegio dei Probiviri esercita il controllo generale sull’amministrazione dell’Associazione e sulla gestione sociale, nonché sulle votazioni. In particolare, controlla l’organizzazione dello scrutinio dei voti, per il quale può farsi assistere da uno o più Soci. Il Collegio dei Probiviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un organo dell’Associazione o di singoli Soci, valuta eventuali infrazioni statutarie compiute dai singoli soci o dagli Organi dell’Associazione, proponendo i provvedimenti del caso al Consiglio Direttivo o all’Assemblea. Il Collegio dei Probiviri, inoltre, svolge funzioni arbitrali per la risoluzione di eventuali controversie fra gli organi dell’Associazione se concordemente richiesto dalle parti. Art. 26 – ELEZIONI Il Collegio dei Probiviri viene eletto a scrutinio segreto dall’Assemblea dei Soci ed è composto da tre membri. Le elezioni del Consiglio dei Probiviri avvengono contemporaneamente a quelle del Consiglio Direttivo e valgono gli stessi criteri di eligibilità previsti per il Consiglio Direttivo. Art. 27 – VACANZA DEI PROBIVIRI In caso di vacanza di un Probiviro, i Probiviri rimasti in carica provvedono alla sostituzione nominando il candidato immediatamente successivo nelle graduatorie formatesi al momento dell’elezione dei membri del Collegio dei Probiviri. Nel caso che due o più Soci abbiano lo stesso posto nella suddetta graduatoria, viene nominato Probiviro il Socio effettivo più giovane di età. In caso di vacanza di due Probiviri, il Consiglio Direttivo indice nuove elezioni per il rinnovo dell’intero Collegio dei Probiviri che rimarrà in carica sino al rinnovo elettorale del Consiglio Direttivo. TITOLO II – RAPPRESENTANZA E FIRMA Art. 28 – PRESIDENTE Il Presidente è il rappresentante legale dell’Associazione e rappresenta la Sezione di fronte a terzi ed in giudizio, sottoscrive gli atti sociali di ordinaria amministrazione disgiuntamente dal Segretario, mantiene i contatti con gli Enti locali, ivi compresi quelli dipendenti dal Dipartimento per le Comunicazioni e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo. Il Vicepresidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di assenza di quest’ultimo. Il Presidente rappresenta la Sezione in seno al Comitato Regionale insieme con il rappresentante nominato dal Consiglio Direttivo di ARI Bergamo come da Art. 16 del presente Statuto. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Art. 29 – TESORIERE E SEGRETARIO Il Tesoriere è responsabile della gestione amministrativa e contabile dell’Associazione, provvede a tutti gli atti di ordinaria amministrazione e li sottoscrive disgiuntamente dal Presidente. Il Tesoriere redige le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto economico annuale. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili. Per le operazioni di Straordinaria amministrazione, è prevista la firma del solo Presidente pro tempore o congiunta con il Tesoriere. Può essere delegato alla firma disgiuntamente da quella del Presidente sul conto corrente bancario o postale salvo le particolarità già citate. Della sua attività ne risponde al Collegio dei Probiviri. Il Segretario provvede a mettere in esecuzione le delibere del Consiglio Direttivo o di quanto deliberato dall’Assemblea dei Soci. Egli redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri, conservando anche contratti, convenzioni e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento. Art. 30 – GRATUITÀ DELLE CARICHE SOCIALI Tutte le cariche elettive sono gratuite. Esse danno diritto al solo rimborso spese incontrate per l’esercizio di eventuali particolari incarichi debitamente autorizzati dal Consiglio Direttivo. L’importo massimo rimborsabile deve essere stabilito all’atto del conferimento dell’incarico stesso. Art. 31 – PATRIMONIO E DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI Il patrimonio dell’Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Ai fini di cui al precedente comma, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Ai sensi e per gli effetti del precedente comma secondo, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili le fattispecie di cui all’art. 8 comma 3 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii., che ivi si intende espressamente richiamato. Art. 32 – RISORSE ECONOMICHE L’Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, e in solo via esemplificativa: a) quote e contributi dei singoli associati; contributi e sussidi di enti pubblici privati, nazionali, esteri; b) liberalità e donazioni, legati, eredità; erogazioni, proventi delle cessioni terzi svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali. Il patrimonio dell’Associazione si considera disponibile per le spese di funzionamento, mantenimento e d’investimento per il perseguimento dello scopo dell’Associazione medesima, ad eccezione di quei beni immobili che, per espressa volontà del donatore o testatore, non debbano essere alienati. Il tutto nei limiti inderogabili di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii.. Art. 33 – BILANCIO DI ESERCIZIO L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Ciascun bilancio viene corredato da una Relazione del Consiglio Direttivo che illustra il contenuto del bilancio stesso, l’andamento e i fatti di rilievo della gestione, le eventuali variazioni di bilancio, con particolare riguardo ai programmi e alle attività allo studio, in corso e realizzate. I documenti sopra citati verranno depositati presso la sede, con dieci giorni di anticipo rispetto alla data fissata per l’Assemblea convocata al fine dell’approvazione. Il Bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo; viene approvato dall’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art.3 del presente Statuto nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio. Si rinvia espressamente agli artt. 13 e 14 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii., al ricorrere dei presupposti. DISPOSIZIONI FINALI Art. 34 – SCIOGLIMENTO DELLA SEZIONE In caso di scioglimento della Sezione, i beni risultanti da inventario ed ogni altra voce attiva saranno devoluti al Comitato Regionale Lombardia, ad ARI Nazionale oppure ad altri Enti del Terzo Settore afferenti la rete associativa ARI con finalità identiche o analoghe o comunque per fini di utilità sociale previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati. In ogni caso non si potrà mai procedere alla divisione dell’attivo tra i Soci. Art. 35 – RINVIO Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii. (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile. L’Assemblea autorizza il Consiglio Direttivo ad apportare al presente Statuto eventuali modifiche di carattere formale che dovessero rivelarsi necessarie per l’iscrizione nei registri delle Associazioni di Promozione Sociale o adeguamenti richiesti dalla Legge. Art. 36 – REGISTRAZIONE ED ESENZIONE DA IMPOSTA DI BOLLO Il presente statuto è esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 82 comma 5 del Codice del Terzo Settore. Si considera inoltre esente dall’imposta di registro ai sensi dell’art. 82 comma 3 del Codice del Terzo Settore trattandosi di modifiche rese necessarie da adeguamento normativo. Statuto approvato dall’assemblea ordinaria dei soci del 20/04/2024. |
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