Regolamento

DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 COSTITUZIONE E SCOPI
La Sezione A.R.I. di Bergamo è stata costituita nel 1947.
In base agli articoli 50 e 52 dello Statuto Sociale, approvato con DPR 24/11/1977 n. 1105, conformemente a quanto previsto dal Regolamento di attuazione dello Statuto e dal Regolamento del Comitato Regionale, la Sezione ha lo scopo di cooperare con la Sede Centrale e con il Comitato Regionale per il maggior sviluppo dell’Associazione e per il miglior conseguimento degli scopi di cui all’Art. 3 dello Statuto sociale. La Sezione fa capo al Comitato Regionale Lombardia.
Art. 2 COMPETENZE
La Sezione di Bergamo, in quanto costituita presso il capoluogo di provincia, ai fini dei contatti con le Autorità e per le attività varie, ha competenza territoriale provinciale, esclusi i Comuni dove sono già costituite altre Sezioni e salvo diversi accordi con le stesse.
Art. 3 PATRIMONIO
Il patrimonio della Sezione è costituito:
a) dalla biblioteca;
b) dalle donazioni, lasciti e versamenti straordinari effettuati da Soci o da terzi (siano questi ultimi persone fisiche o giuridiche);
c) da materiale, apparecchiature radioelettriche e strumentazioni varie, esistenti;
d) dai beni mobili, arredi e cancelleria;
e) da beni immobili;
f) da tutto ciò che, non previsto espressamente alle lettere c), d), e), risulta dal Libro Inventario.
Le disponibilità economiche della Sezione dovranno essere depositate presso un Istituto Bancario secondo le decisioni prese dal Consiglio Direttivo della Sezione.
Le eventuali eccedenze attive della gestione annuale possono essere destinate, dall’Assemblea Ordinaria, in tutto o in parte, alla costituzione o all’accrescimento di un “Fondo di Riserva”, proposto dal Consiglio Direttivo per fronteggiare imprevedibili necessità.

Art. 4 AMMISSIONE E QUOTA
Per ottenere l’ammissione a Socio devono essere esperite le formalità di cui all’Art. 9 dello Statuto A.R.I.. La domanda deve essere accompagnata dal versamento alla Segreteria Generale della quota sociale annualmente fissata e resa nota entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno dal Consiglio Direttivo Nazionale. Il versamento della quota sociale annua deve essere effettuato entro e non oltre il 31 dicembre dell’anno precedente. A partire da tale data e fino alla data dell’avvenuto pagamento, al Socio non in regola saranno sospesi tutti i diritti e i servizi sociali, così come previsto dal Regolamento di attuazione dello Statuto. I Soci Juniores sono tenuti al pagamento di metà della quota associativa stabilita per i Soci effettivi; i Soci Onorari sono esentati dal pagamento della quota associativa.

Art. 5 DIRITTI DEI SOCI
I Soci della Sezione A.R.I. di Bergamo in regola con il pagamento della quota associativa, secondo il tabulato A.R.I., hanno diritto:
a) a prendere parte alle votazioni, sia nelle Assemblee che nei Referendum (solo Soci effettivi);
b) a essere eletti alle cariche associative (solo Soci effettivi);
c) a ricevere le eventuali pubblicazioni e comunicazioni della Sezione;
d) a servirsi della Biblioteca di Sezione secondo le norme stabilite dal Consiglio Direttivo di Sezione;
e) a usufruire del servizio QSL nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo dell’A.R.I.;
f) a utilizzare il materiale, le apparecchiature radioelettriche e le strumentazioni varie di proprietà della Sezione, secondo le disposizioni e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo di Sezione;
g) a proporre reclamo, attraverso il Consiglio Direttivo di Sezione, contro l’ammissione di un nuovo Socio o contro la permanenza nell’Associazione di un Socio ritenuto non più in possesso dei requisiti necessari o che abbia compiuto atti incompatibili coi fini perseguiti dall’A.R.I..
I Soci Juniores e Onorari hanno gli stessi diritti dei Soci Effettivi, ad eccezione di quelli di cui ai punti a) e b) del paragrafo che precede.

Art. 6 RECESSO ED ESCLUSIONE
I diritti di cui al precedente articolo 5 si perdono in ogni caso di morosità e si riacquistano all’atto del pagamento della quota associativa dell’anno in corso.
La qualità di Socio A.R.I. si perde dopo due anni di morosità continuata, come disposto dall’Art. 12 comma b dello Statuto.
Il Socio può recedere dall’Associazione con le modalità di cui all’Art. 12, comma a, dello Statuto.

ORDINAMENTO


TITOLO I : ORGANI DELLA SEZIONE

Art. 7 ORGANI
Sono Organi della Sezione :
a) l’Assemblea dei Soci
b) il Consiglio Direttivo
c) il Collegio Sindacale

CAPO I ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 8 COMPOSIZIONE
Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. Esse sono composte dai Soci che abbiano il godimento di tutti i diritti di cui al precedente articolo 5.

Art. 9 ASSEMBLEA ORDINARIA
L’Assemblea Ordinaria è convocata una volta all’anno, entro il 30 aprile, dal Consiglio Direttivo.

Art. 10 ASSEMBLEA STRAORDINARIA
L’Assemblea Straordinaria sarà convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo o il Collegio Sindacale lo ritengano opportuno, oppure quando ne sia fatta esplicita richiesta scritta motivata almeno da 1/5 dei Soci effettivi in regola con il pagamento delle quote associative ed in pieno godimento di tutti i diritti di cui all’Art. 5. In tal caso il Consiglio Direttivo deve indire l’Assemblea medesima entro 45 giorni dalla data della richiesta.

Art. 11 FORMALITA’ PER LA CONVOCAZIONE
Il Consiglio Direttivo stabilisce di volta in volta il luogo, la data e l’ora di convocazione delle Assemblee ordinaria e straordinaria, nonché l’Ordine del Giorno. Provvede altresì a rendere note tali indicazioni ai Soci mediante lettera di convocazione da inviarsi per posta, a mezzo di lettera semplice, almeno 15 giorni prima della data dell’Assemblea stessa.

Art. 12 COMPETENZA DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA
All’Assemblea ordinaria devono essere sottoposti :
a) la relazione del Consiglio Direttivo sull’andamento economico e sulla attività svolta dalla Sezione ;
b) il bilancio consuntivo dell’esercizio finanziario e il bilancio preventivo dell’esercizio entrante ; agli effetti contabili l’esercizio inizia il 1? gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
c) la relazione del Collegio Sindacale sull’andamento della gestione contabile ;
d) la revisione e modifica del presente Regolamento ;
e) gli argomenti eventualmente proposti sia dal Consiglio Direttivo che dal Collegio Sindacale

CAPO II : CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 13 COMPOSIZIONE
Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri, eletti per referendum personale segreto e diretto fra tutti i Soci effettivi in regola con il pagamento della quota sociale ed aventi il godimento di tutti i diritti sociali
Il Consiglio elegge a sua volta, tra i suoi componenti :
a) il Presidente
b) il Vicepresidente
c) il Segretario
d) il Cassiere
Gli incarichi di cui ai precedenti punti c) e d) possono essere ricoperti dalla stessa persona.
Tutti i componenti durano in carica tre anni e possono essere rieletti consecutivamente per due sole volte, anche disgiuntamente tra loro. Qualora alla terza rielezione non vi sia un numero sufficiente di eletti, il consiglio, o eventualmente il singolo consigliere uscente, può essere rieletto durando, questa volta, in carica un solo anno.

Art. 14 ELEZIONE
Il collegio sindacale formerà una lista di soci (aventi diritto e in regola con il pagamento della quota sociale) che si rendano volontariamente disponibili ad essere eletti comunicando per scritto la propria scelta al collegio sindacale entro una data dallo stesso prefissata.
A scrutinio avvenuto sarà formata una graduatoria, sia per i candidati al Consiglio Direttivo che per il Collegio Sindacale, in funzione del numero di preferenze ottenute da ciascuno. Saranno inseriti in graduatoria i candidati che abbiano ottenuto almeno tre preferenze. In caso di parità sarà data, in entrambi i casi, precedenza al socio con maggiore anzianità di iscrizione alla sezione di Bergamo.
Nel caso in cui tre o più voti dovessero convergere su soci non facenti parte della lista di candidati volontari, gli interessati avranno facoltà di accettare o meno la candidatura. Se accettano verranno inseriti in graduatoria in posizione corrispondente al numero di preferenze ottenute. In caso di parità sarà data precedenza al socio che ha dato volontariamente la propria disponibilità iscrivendosi alla lista di cui sopra.
Per le elezioni del Consiglio Direttivo, il Collegio Sindacale provvede ad inviare, a mezzo di lettera semplice, a ciascun Socio :
a) l’elenco dei Soci che godono tutti i diritti sociali, che possono votare ed essere votati, secondo il tabulato A.R.I., integrato dei soci morosi che abbiano dimostrato per tempo al Collegio Sindacale la regolarizzazione della propria posizione associativa;
b) la scheda di votazione vidimata ;
c) una busta preindirizzata per la restituzione della scheda ;
d) la lista elettorale contenente l’elenco dei soci che hanno volontariamente chiesto di essere votati.
Al socio che risulti moroso sara’ comunque inviato il materiale elencato ai punti precedenti in modo che, in caso di tardivo versamento della quota sociale, egli possa esercitare il diritto di voto. Sara’ sua cura inserire la busta preindirizzata contenente la scheda di votazione in un’altra busta insieme alla copia del versamento associativo; questa nuova busta servirà pertanto per la restituzione in contemporanea della scheda e dell’attestato di versamento della quota sociale.

Art. 15 CONVOCAZIONE
Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno ogni 60 giorni.
Le convocazioni dovranno essere fatte dal Presidente con un preavviso di almeno 7 giorni, comunicando l’Ordine del Giorno mediante avviso scritto.
Le convocazioni dovranno essere inviate anche al Collegio Sindacale che ha la facoltà di partecipare alle riunioni, senza diritto di voto.
In casi di urgenza il Presidente del Consiglio Direttivo può convocare telefonicamente i Consiglieri ed i Sindaci, con un preavviso di almeno 24 ore.
Alle riunioni hanno la facoltà di partecipare esclusivamente come uditori tutti i Soci, ordinari e Radio Club, purché non morosi.

Art. 16 POTERI
Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri che per legge o per Statuto A.R.I. non siano di esclusiva competenza della Assemblea dei Soci.
In particolare al Consiglio spetta il diritto di esprimere il proprio parere sull’ammissione degli aspiranti Soci A.R.I. e su quelli che hanno fatto domanda di trasferimento da altra Sezione.
Le domande di ammissione o di trasferimento dovranno essere affisse in bacheca della Sezione per 15 giorni al fine di permettere ai Soci di esprimere eventuali osservazioni.

Art. 17 VALIDITA’ DELLE ADUNANZE
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o dal vicepresidente, con l’assistenza del Segretario.. Eccezionalmente, a causa di gravi motivi, l’adunanza può essere presieduta dal Consigliere più anziano di età. Le delibere sono valide se prese a maggioranza dei voti (50%+1) ; in caso di parità, prevarrà il voto del Presidente o di chi ne fa le veci. Sono considerate valide le riunioni a cui parteciperanno almeno 5 Consiglieri.

Art. 18 ASSENZA E VACANZA DEI CONSIGLIERI
In caso di assenza ingiustificata di un Consigliere per tre volte in un anno, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione mediante surroga con il primo dei non eletti. Ciò fino a un massimo di due membri, dopodiché si provvederà ad indire nuove elezioni per il rinnovo di tutto il Consiglio Direttivo.
In caso di vacanza di un Consigliere, il Consiglio Direttivo provvederà alla sostituzione nominando il primo dei non eletti nella graduatoria formatasi al momento delle elezioni. Nel caso due o più soci abbiano lo stesso numero di voti nella suddetta graduatoria, viene nominato il socio effettivo più anziano di età. In assenza di candidati aventi diritto alla sostituzione verranno indette nuove elezioni nelle quali si procede alla elezione dei consigliere mancante. Il consigliere così eletto rimane in carica sino allo scadere del mandato previsto per il CD stesso.

CAPO III : LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI E FACOLTATIVI

ART. 19 LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI
Di ogni adunanza del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea deve essere redatto sintetico verbale nel Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni, firmato dal Presidente e dal Segretario.
Ogni deliberazione del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, con indicazione della data in cui è stata presa e dei voti favorevoli riportati, dovrà essere trascritta , a cura del Segretario, nel suddetto Libro a fogli progressivamente numerati e vistati dal Collegio Sindacale, prima dell’uso.
Copia delle deliberazioni del Consiglio e dell’Assemblea deve essere affissa all’Albo della Sezione o portata a conoscenza dei Soci mediante circolare.

Art. 20 LIBRO GIORNALE E LIBRO INVENTARIO
Oltre al Libro di cui all’Art. 19, dovrà essere tenuto un Registro di Cassa, con pagine numerate, con l’iscrizione cronologica delle entrate e delle uscite di denaro.
Per la dimostrazione delle spese sostenute andranno conservati i documenti relativi come le fatture, le ricevute, le note, ecc., sulle quali dovrà essere apposta la firma di autorizzazione del Presidente o del vicepresidente, in mancanza del primo.
Su apposito Libro Inventario, da aggiornare annualmente, devono essere riportati tutti i beni mobili e immobili di proprietà della Sezione.
Come il Libro di cui all’Art. 19, anche le pagine del Registro di Cassa (Libro Giornale) e del Libro Inventario devono essere progressivamente numerate e vistate dal Collegio Sindacale, prima dell’uso.

Art. 21 LIBRI SOCIALI FACOLTATIVI
La Sezione può tenere altri Libri Sociali quando lo ritiene opportuno per lo svolgimento delle sue attività, con le stesse modalità previste per i Libri obbligatori di cui agli art. 19 e 20.

CAPO IV : COLLEGIO SINDACALE

Art. 22 – ELEZIONE
Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) Sindaci eletti per Referendum personale diretto e segreto fra tutti i Soci effettivi in regola con il pagamento delle quote sociali e aventi il pieno godimento dei diritti sociali.
Essi durano in carica tre anni e possono essere rieletti consecutivamente per due sole volte anche disgiuntamente tra loro. Qualora alla terza rielezione non vi sia un numero sufficiente di eletti, il collegio in carica, oppure il singolo sindaco, può essere rieletto durando questa volta in carica un solo anno. In caso di parità di preferenze si applica quanto già stabilito per il consiglio direttivo all’articolo 14.
Le elezioni del Collegio sindacale hanno luogo contemporaneamente a quelle del Consiglio Direttivo: è compito dei Sindaci curare le elezioni due mesi prima della scadenza del mandato. I Sindaci partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 23 – POTERI
Il Collegio Sindacale esercita il controllo generale sull’amministrazione della Sezione e sulla gestione sociale, nonché sulle votazioni per Referendum, di cui controlla l’organizzazione e lo scrutinio dei voti, e per il quale può farsi affiancare da Soci scrutatori.

Art. 24 – VACANZA DEI SINDACI
In caso di vacanza di un Sindaco, i Sindaci rimasti in carica provvedono alla sostituzione nominando il primo dei non eletti nella graduatoria formatasi al momento della elezione del Collegio Sindacale. Nel caso due o più Soci abbiano lo stesso numero di voti nella suddetta graduatoria, viene nominato il Socio effettivo più anziano di età. In assenza di candidati aventi diritto alla sostituzione, i Sindaci indicono un Referendum nel quale si procede all’elezione del Sindaco mancante. Il Sindaco così nominato o eletto rimane in carica sino allo scadere del mandato previsto per il Collegio stesso.
In caso di vacanza di 2 (due) Sindaci il Consiglio Direttivo indice nuove elezioni, i Sindaci nuovi eletti restano in carica fino allo scadere del mandato previsto per il Collegio stesso.

Art. 25 – GRATUITA’ DELLE CARICHE SOCIALI
Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese vive sostenute per incarichi speciali o di rappresentanza, stabiliti dal Consiglio Direttivo di Sezione. L’importo massimo rimborsabile dovrà essere stabilito all’atto del conferimento dell’incarico.

CAPO V : VOTAZIONI E DELIBERE

Art. 26 – VOTAZIONI E DELIBERE
Le votazioni per l’approvazione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo hanno luogo in forma palese per alzata di mano.
Le votazioni per Referendum hanno luogo mediante scheda personale segreta secondo le modalità di cui all’Art. 14.

Art. 27 VOTAZIONI PER REFERENDUM E IN ASSEMBLEA
A) Le votazioni per Referendum sono indette dal Consiglio Direttivo o su voto dell’Assemblea dei Soci; in tale ultimo caso il Consiglio Direttivo deve indire il Referendum entro 45 (quarantacinque) giorni dal voto assembleare.
Il Collegio Sindacale, invia a tutti i Soci una o più schede di votazione, preventivamente vidimate dai Sindaci, nonché il materiale di cui all’art.14.
Le votazioni per Referendum hanno luogo esclusivamente per:
— l’elezione dei 7 (sette) membri del Consiglio Direttivo;
— l’elezione dei 3 (tre) membri del Collegio Sindacale;
— l’elezione di 1 (un) Sindaco, in caso di vacanza e in assenza di altri Soci aventi diritto alla sostituzione, a sensi dell’art.24.
In ogni caso il numero delle preferenze da esprimere non può superare il numero di 5 (cinque) per il Consiglio Direttivo e il numero di 2 (due) per il Collegio Sindacale.
B) Tutte le altre delibere non contemplate nel precedente paragrafo A) sono assunte dall’Assemblea dei Soci, a maggioranza di voti, mediante votazione per alzata di mano, secondo quanto previsto dall’Art. 30.

Art. 28 CHIUSURA DELLE VOTAZIONI PER REFERENDUM
L’invio da parte del Collegio Sindacale delle schede per le votazioni per Referendum avviene esclusivamente a mezzo posta, con lettera semplice. Le votazioni non possono chiudersi prima che siano trascorsi almeno 30 (trenta) giorni dalla data del timbro postale di spedizione dell’ultima scheda ai soci.
Entro il termine fissato, i Soci devono far pervenire alla Sezione, o in altro luogo appositamente indicato, le schede votate. A tal fine i Soci possono avvalersi, sotto la loro responsabilità, del servizio postale, oppure possono provvedere alla consegna manuale delle schede stesse nei giorni e secondo le modalità che saranno appositamente indicate.

Art. 29 SORVEGLIANZA, SCRUTINIO E VALIDITA’ DEL REFERENDUM
Per garantire la regolarità del Referendum il Collegio Sindacale:
a) stabilisce le modalità di compilazione delle schede;
b) provvede a vidimare ciascuna scheda prima dell’invio ai Soci;
c) cura l’invio, a mezzo posta, delle schede ai Soci;
d) garantisce la sorveglianza delle schede votate fino allo scrutinio;
e) provvede alle operazioni di scrutinio eventualmente assistito da uno o più Soci effettivi.
Di ogni Referendum deve essere redatto apposito verbale firmato dai Sindaci.
Per la validità del Referendum è necessario che entro il termine stabilito abbia votato almeno il 1/3 (un terzo) +1 dei Soci aventi diritto.

Art. 30 PERCENTUALE VOTANTI, VOTAZIONI E VALIDITA’ DELLE ASSEMBLEE
In prima convocazione l’Assemblea dei Soci, ordinaria o straordinaria, è valida quando è presente almeno il 50%+1 dei Soci della Sezione aventi diritto di voto, intervenuti di persona o per delega (sino a un massimo di tre) ad altro Socio.
Qualora tale percentuale non venga raggiunta, si procede alla seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso. In tale caso l’Assemblea, ordinaria o straordinaria, è valida quando è presente, di persona o per delega, almeno 1/3 (un terzo) +1 dei Soci aventi diritto di voto.
Le deliberazioni delle Assemblee vengono prese a maggioranza semplice ad eccezione di quelle di cui al successivo Art. 38.

Art. 31 ORGANI DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea ordinaria e straordinaria designa il Presidente. In essa funge da Segretario il Segretario della Sezione. In caso di suo impedimento il Segretario sarà designato dall’Assemblea.

Art. 32 VERBALE DELL’ASSEMBLEA
Di ogni Assemblea deve essere redatto verbale a cura del Segretario come previsto dall’Art. 19 del presente Regolamento. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente dell’Assemblea, dal Segretario e controfirmato da un Sindaco.

Art. 33 OBBLIGHI DEL PRESIDENTE
Il nuovo Presidente della Sezione, entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni dal risultato dell’elezione per il rinnovo delle cariche sociali, deve darne comunicazione alla Sede centrale dell’A.R.I. ed al Comitato Regionale, con lettera, e provvedere o disporre per tutti gli adempimenti conseguenti e di rito.
Al termine del mandato il Presidente e il Consiglio Direttivo devono provvedere al passaggio delle consegne ai nuovi eletti.

TITOLO II : RAPPRESENTANZA E FIRMA

Art. 34 PRESIDENTE
Il Presidente rappresenta la Sezione di fronte a terzi e in giudizio, sottoscrive gli atti sociali di ordinaria amministrazione disgiuntamente dal Segretario; cura i contatti con gli Enti Locali, ivi compresi quelli dipendenti dal Ministero delle Comunicazioni.
Presiede le riunioni del Consiglio Direttivo.
Il vicepresidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di assenza di quest’ultimo.
Il Presidente rappresenta la Sezione in seno al Comitato Regionale o in prima persona, o tramite il vicepresidente, oppure tramite un delegato incaricato con delega scritta.

Art. 35 SEGRETARIO–CASSIERE
Il Segretario-Cassiere è responsabile dell’amministrazione della Sezione, provvede a tutti gli atti di corrispondenza ordinaria e li sottoscrive disgiuntamente dal Presidente. Provvede, sulla base delle delibere del Consiglio Direttivo, a quanto occorre all’Assemblea dei Soci, alla dotazione della Sezione; esercita le funzioni di Segretario in seno all’Assemblea ordinaria e straordinaria e nel Consiglio Direttivo. E’ altresì responsabile della contabilità della Sezione, ne risponde al Collegio Sindacale e sottoscrive gli atti relativi. Può essere delegato alla firma, disgiuntamente da quella del Presidente, sul conto corrente bancario o postale.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36 EFFICACIA OBBLIGATORIA
Il presente Regolamento è obbligatorio per tutti i Soci iscritti alla Sezione: dalla data della loro iscrizione per i nuovi iscritti e dalla data della approvazione, per i Soci attualmente iscritti.
Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si fa riferimento allo Statuto dell’A.R.I. vigente, al Regolamento di attuazione dello Statuto medesimo, ed al Regolamento del Comitato Regionale. Del presente Regolamento dovrà essere data copia a tutti i Soci, nonché a tutti i nuovi iscritti.

Art. 37 SANZIONI DISCIPLINARI
I Soci morosi per un periodo di due anni e coloro che si rendono imputabili di gravi colpe verso la Sezione o verso l’A.R.I. sono deferiti, con delibera del Consiglio Direttivo, al Comitato Regionale che, dopo aver sentito gli interessati e aver accertato la fondatezza dei fatti loro contestati, può promuovere, presso il Consiglio Direttivo Nazionale, l’esclusione del Socio dall’A.R.I. con conseguente perdita di tutti i diritti sociali di cui all’Art. 5.

Art. 38 SCIOGLIMENTO DELLA SEZIONE
La deliberazione per l’eventuale scioglimento della Sezione è di competenza dell’Assemblea ordinaria o straordinaria e deve essere assunta con la maggioranza di 2/3 (due terzi) dei voti.
In caso di scioglimento della Sezione i beni risultanti da inventario e ogni altra voce attiva (crediti, debiti, ecc.) sono devoluti, dopo la loro liquidazione, alla Sede Centrale dell’A.R.I.. In ogni caso non si potrà mai procedere alla divisione dell’attivo tra i Soci.

 

Come deliberato nella riunione del Consiglio Direttivo di Sezione del 17.09.2008 dopo ratifica da parte del Comitato Regionale Lombardia.